Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Normativa di riferimento
L. 82/1994 - D.M. 274/1997 - D.Lgs. 112/1998 - Circolare ministeriale 3428/C - D.P.R. 558/1999 - D.L. 31/1/2007 n. 7, art. 10
L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA.
Le attività di:
- pulizia
- disinfezione
- disinfestazione
- derattizzazione
- sanificazione
sono disciplinate dalla L.25/1/1994 n. 82, che prevede il rispetto di specifici requisiti economico-finanziari, di onorabilità e tecnico-professionali. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di pulizia e disinfezione dal 1/2/2007 non sono soggette al possesso dei requisiti professionali (art. 10, comma 3, D.L. 31/1/2007, n. 7).
REQUISITI DI ONORABILITÁ (vengono indicati nella modulistica SCIA)
Impresa individuale
devono valere per il titolare o per chi è preposto all'esercizio dell'attività
Società
Devono valere:
- per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo
- per il/i socio/i accomandatario/i per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni (l'assenza di protesti viene verificata, altresì, anche relativamente ai soci accomandanti di S.A.S.)
- per gli amministratori per le società di capitali e le cooperative
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (solo per le imprese che svolgano attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)
Deve essere posseduto da un responsabile tecnico appositamente individuato che non può essere un consulente o un professionista esterno uno dei seguenti requisiti:
- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente e svolgimento di un periodo di esperienza qualificata nello specifico campo di attività (4° livello), di almeno tre anni;
- attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, attestato di frequenza di un corso professionale tecnico specifico riconosciuto dalla Regione;
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
NOTA BENE: La classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volumi di affari (art.1, c.2, lettera a), L. 82/94 e art. 33 D.M. 7/7/1997, n. 274) ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle PP.AA. secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
MODULISTICA
- Scheda anagrafica (link esterno) + Comunicazione per l'avvio di attività (link esterno)
- Denuncia di modifica (revoca/nomina preposto alla gestione tecnica) (formato file pdf - 75 kb)
- Richiesta di inserimento/variazione di fascia di classificazione (formato file pdf - 392 kb)
- Modulo Elenco servizi eseguiti (da allegare alla Richiesta di inserimento/variazione di fascia di classificazione) (formato file pdf - 251 kb)
- Modulo Elenco contratti in essere (da allegare alla Richiesta di inserimento/variazione di fascia di classificazione) (formato file pdf - 251 kb)
Per ulteriori informazioni: GUIDA ATTIVITÁ DI PULIZIE LEGGE 82/1994 (formato file pdf - 413 kb)