Acconciatori

Normativa di riferimento
Legge 17.8.2005 n. 174
L. Regione Liguria 5.6.2009, n. 23
Delib. Giunta Regionale 30.9.2011 n. 1184

L'attività di "acconciatore" è attualmente disciplinata dalla Legge regionale 23/2009, in attuazione della L. 174/2005.

L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto alla S.C.I.A. (segnalazione certificata d'inizio attività) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore (i requisiti professionali sono valutati dal Comune stesso e non più dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato).

L'abilitazione professionale (rilasciata dalla Regione, che può avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l'organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami) si consegue tramite il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni (art. 3, comma 1, lettera a), L. 174/2005);

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 25/1955 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria (art. 3, comma 1 lettera b) della legge 174/2005).

Ai fini dell'iscrizione dell'impresa all'albo delle imprese artigiane l'abilitazione professionale deve essere posseduta:

  • dal titolare dell'impresa individuale;
  • nel caso di società, nell'ambito della maggioranza dei soci d'opera, almeno da uno di essi.

Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionali gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Competente al riconoscimento di qualifica professionale conseguita all'Estero è il Ministero dello Sviluppo Economico (link esterno).


Per ulteriori informazioni:  GUIDA PER L’ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE (formato file pdf - 247 kb)

Ultima modifica
Mer 02 Ott, 2024