Mediatore marittimo
MEDIATORE MARITTIMO EX "SEZIONE ORDINARIA" DEL RUOLO MEDIATORI MARITTIMI, SEZIONE SOPPRESSA DALL'ART. 75 DEL D.LGS. 59/2010
Normativa di riferimento
L. 12/3/1968, n. 478 - D.P.R. 4/1/1973, n. 66 - D.Lgs. 25/3/2010, n. 59, art. 75, Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 26/10/2011
Le persone fisiche e le società che intendano svolgere l'attività di mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L. 478/1968.
L'avvio dell'attività è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990, contenente dichiarazione di possesso dei requisiti morali e/o professionali. Conseguentemente, la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA al Registro delle Imprese.
L'esercizio di tale attività è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui sopra.
I requisiti, che devono essere posseduti del titolare nel caso di imprese individuali e da tutti i legali rappresentanti nel caso di società, sono i seguenti:
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aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
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aver superato l'esame di cui all'art. 9 della L. 478/1968 [la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha competenza per coloro che sono residenti o domiciliati professionalmente nelle province di: Imperia e Cuneo (compartimento marittimo di Imperia), La Spezia, Cremona, Modena, Parma e Reggio Emilia (compartimento marittimo della Spezia), Savona, Alessandria, Asti, Torino e Aosta (compartimento marittimo di Savona)];
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non essere stato sottoposto a provvedimenti o procedimenti in materia antimafia di cui alla legge 31/05/1965, n. 575, e successive integrazioni e modificazioni.
L'iscrizione nella sezione ordinaria (ora soppressa) del Ruolo mediatori marittimi costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto.
Successivamente al superamento dell'esame, il candidato può iniziare l'attività entro 5 anni dalla data dell'esame.
È inoltre necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge 478/1968, effettuare un deposito cauzionale di € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività. La cauzione può essere prestata in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo intestati all'impresa o al portatore. La cauzione può essere prestata anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Le cauzioni in denaro o titoli devono essere depositate presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa deve nominare almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.
In seguito alla cessazione dell'attività, contestualmente alla relativa denuncia al REA, l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui al citato art. 23 della legge 478/1968, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione MODIFICHE del modello MEDIATORI MARITTIMI. La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.
MODULISTICA
L'attività è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), definita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011.
La predisposizione e compilazione del suddetto modulo sono integrate in Comunica/DIRE.
Il modulo di domanda di ammissione all'esame e il fac-simile di fideiussione sono disponibili qui.
MEDIATORE MARITTIMO "SEZIONE SPECIALE” DEL RUOLO MEDIATORI MARITTIMI
Il Ruolo è rimasto in vita per la sezione speciale, nella quale sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (art. 5 L. 478/1968), che comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Modulistica
Per ulteriori informazioni: GUIDA MEDIATORI MARITTIMI (formato file pdf - 298 kb)