Albo imprese artigiane
Normativa di riferimento
Legge 8 agosto 1985, n. 443
Legge 20 maggio 1997, n. 133
Legge 5 marzo 2001, n. 57 art. 13
Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3
Chi si iscrive all'Albo delle Imprese Artigiane?
Chiunque intenda svolgere attività in cui scopo prevalente sia lo svolgimento di un'attività di produzione beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane:
Impresa individuale
Requisiti:
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l'impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal titolare, il quale svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
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nel caso in cui il titolare eserciti particolari attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità nei confronti degli utenti (impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia, facchinaggio, parrucchieri, estetisti, etc.), dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle relative normative;
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l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Società in nome collettivo e Società cooperative
Requisiti:
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la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e, nell'impresa, il lavoro deve avere funzione preminente sul capitale;
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nel caso in cui la società eserciti attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità nei confronti degli utenti (impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia, facchinaggio, parrucchieri, estetisti, etc.), almeno uno dei soci partecipanti all'attività, dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle relative normative.
Società in accomandita semplice
Requisti:
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ciascun socio accomandatario, indipendentemente dal numero degli accomandanti, deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
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nel caso in cui la società eserciti attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità nei confronti degli utenti (impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia, facchinaggio, parrucchieri, estetisti, etc.), almeno uno dei soci accomandatari dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle relative normative;
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ciascun socio accomandatario non può essere socio accomandatario di altra società in accomandita semplice o unico socio di una societa' a responsabilità limitata.
Società a responsabilità limitata unipersonali
Requisiti:
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il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
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nel caso in cui la società eserciti attività che richiedono una particolare preparazione ed implicano responsabilità nei confronti degli utenti (impiantistica, autoriparazione, imprese di pulizia, facchinaggio, parrucchieri, estetisti, etc.), il socio unico dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle relative normative;
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il socio unico non può essere unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di società in accomandita semplice.
Società a responsabilità limitata pluripersonali
L'art. 13 della legge 05.03.2001, n. 57 modifica l'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443, prevedendo il diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e la conseguente iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, anche alle società a responsabilità limitata pluripersonali che presentino domanda alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane non è obbligatoria, ma perché la S.r.l. possa essere qualificata artigiana, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società (assemblea e consiglio di amministrazione).
Consorzi e società consortili
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nella sezione separata dell'Albo delle Imprese Artigiane a norma dell'art. 6 della legge 08.08.1985, n. 443. Gli associati dovranno essere, per due terzi, imprese artigiane, le quali devono detenere la maggioranza degli organi deliberanti.
Cancellazione
Le imprese che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, presentano denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla data dell'evento.
Di seguito, si elencano altre cause, tra le più frequenti, che comportano la cancellazione dall'Albo:
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il titolare dell'impresa non partecipa più prevalentemente, personalmente e manualmente al processo produttivo dellimpresa;
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il titolare o i soci non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da particolari normative (es. impiantistica, autoriparazione, etc.);
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l'impresa svolge prevalente attività commerciale;
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la maggioranza dei soci non svolge in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
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ciascun socio accomandatario di società in accomandita semplice o socio unico di società a responsabilità limitata non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 08.08.1985, n. 443;
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l'impresa ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 08.08.1985, n. 443.
Diritti di segreteria, Imposta di bollo, Concessioni regionali
Si veda la pagina Pratiche telematiche artigiane
Per ulteriori informazioni: GUIDA PRATICHE ARTIGIANE (formato file pdf - 78 kb)