Mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco nazionale
Il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2021 stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori di olio d'oliva vergine e per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti
Con Decreto Ministeriale 17 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2026, il MASAF ha modificato la disciplina dell’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini.
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📌 Attenzione
La novità principale risiede nell’articolo 2, che consente a chi era stato cancellato d’ufficio ai sensi del precedente DM 7 ottobre 2021 di presentare un’istanza motivata di reiscrizione alla Regione, Provincia Autonoma o Camera di Commercio competente. Il termine perentorio per l’invio della domanda scade il 23 settembre 2026, pari a sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In caso di accoglimento dell’istanza, la cancellazione perde efficacia e l’esperto viene reinserito in elenco con decorrenza dalla sua prima iscrizione originaria.
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Il provvedimento, tra le altre disposizioni, abroga il comma 10 dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2021, concernente le modalità di comunicazione dell’interesse a permanere nell’Elenco da parte degli iscritti, e modifica il comma 5 del medesimo articolo introducendo nuovi adempimenti ai fini del mantenimento dell’iscrizione.
Mantenimento dell’iscrizione
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, il tecnico o esperto deve trasmettere alla Regione o alla Camera di Commercio competente, entro il 30 novembre del quinto anno successivo alla data di iscrizione o dell’ultimo rinnovo dell’iscrizione, idonea documentazione attestante la partecipazione, secondo la metodologia COI vigente, ad almeno 5 giornate di assaggio svolte nel quinquennio di riferimento.
Ciascuna giornata di assaggio deve comprendere almeno due sedute, con tre campioni di olio in valutazione.
La documentazione deve pertanto consentire di verificare lo svolgimento dell’attività di assaggio richiesta nel periodo quinquennale di riferimento.
Mancata presentazione della documentazione
In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto, la Regione competente comunica all’interessato l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco.
L’interessato ha la possibilità di far pervenire, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione idonea a dimostrare l’attività di assaggio svolta nel periodo di riferimento.
Disposizione transitoria per gli iscritti già presenti nell’Elenco
Per i tecnici ed esperti già iscritti nell’Elenco alla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2026, il primo quinquennio utile ai fini del mantenimento dell’iscrizione decorre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 25 luglio 2026.
Pertanto, per tali soggetti, il primo periodo quinquennale di riferimento decorre dal 25 luglio 2026 e la documentazione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco relativa alla partecipazione alle giornate di assaggio di cui sopra dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2031.
Per gli iscritti successivamente al 25 luglio 2026, il quinquennio decorre, invece, dalla data di iscrizione nell’Elenco o, per i successivi periodi, dalla data dell’ultimo rinnovo dell’iscrizione.