Domicilio digitale - PEC (Posta elettronica certificata)

IMPRESE INDIVIDUALI

Dal 20 ottobre 2012 le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di indicare il proprio* domicilio digitale (PEC) nella domanda di iscrizione (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).
Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, erano obbligate a depositare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.
La domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale viene sospesa fino ad integrazione della domanda con tale domicilio; decorsi trenta giorni, in caso di continuata inadempienza, la domanda verrà rifiutata.

L'iscrizione del domicilio digitale e le sue successive eventuali variazioni sono completamente gratuite (esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria).

* E' necessario che il domicilio digitale sia riconducibile esclusivamente ed univocamente ad una sola impresa (Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia, del 27/4/2015).


IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

Dal 29/11/2008, ai sensi del D.L. 185/2008, le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio* domicilio digitale (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
L'iscrizione del domicilio digitale e le sue successive eventuali variazioni  sono completamente gratuite (esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria).
La domanda di iscrizione da parte di una società che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale viene sospesa fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo PEC; decorsi trenta giorni, in caso di continuata inadempienza, la domanda verrà rifiutata.

I soggetti obbligati sono:

  • le società di capitali e di persone;
  • le società semplici;
  • le società cooperative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le società in liquidazione;
  • le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

Con Nota 223761 del 24/11/2011 (formato file pdf - 132 kb) il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che le società fallite non rientrano tra i soggetti obbligati all'adempimento in questione.

* E' necessario che il domicilio digitale sia riconducibile esclusivamente ed univocamente ad una sola impresa (Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia, del 27/4/2015).


COME COMUNICARE LA PEC DELL'IMPRESA
 
COMUNICAZIONE SEMPLIFICATAtramite "Pratica Semplice" (link esterno), il titolare/legale rappresentante, in possesso di firma digitale, può comunicare la PEC dell'impresa in forma semplificata e senza registrazione.
 
Nel caso si utilizzino i consueti strumenti di Comunicazione Unica (DIRE - Depositi e Istanze al Registro Impresenon si devono compilare assolutamente altri campi oltre a quello relativo alla comunicazione della PEC (non inserire, ad esempio, i dati relativi alla sede dell'impresa).
 

SANZIONI

L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa (di nuova costituzione) che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale (art. 5, comma 2, D.L.179/2012 e art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008).

Le società e le imprese individuali che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale viene cancellato dall'ufficio saranno sottoposte, rispettivamente, alle sanzioni previste dagli articoli 2630 c.c., in misura raddoppiata, e 2194 c.c., in misura triplicata; l'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore impresa.italia.it (link esterno), erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

COS'È LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La posta elettronica certificata può essere utilizzata in sostituzione della posta cartacea ed è un servizio fornito solo da soggetti autorizzati, i cosiddetti gestori del servizio. Per ulteriori informazioni: http://www.agid.gov.it/ (link esterno).
I messaggi di Posta Certificata assicurano l'avvenuta consegna del messaggio ed equivalgono quindi alla notificazione per mezzo della posta raccomandata A.R..

 

 

Ultima modifica
Sab 20 Lug, 2024