Registro imprese - sede di Imperia
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L'art 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria.
Il sistema camerale ha già preso contatti con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per segnalare la necessità di chiarire gli aspetti attuativi della norma, anche al fine di poter fornire una linea applicativa comune da parte del sistema camerale.
Al momento si ritiene che la norma si applichi dal 1° gennaio 2025 limitatamente alle società che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese; pertanto, in mancanza dell'indicazione del domicilio digitale degli amministratori, l'Ufficio disporrà una sospensione per un termine di 10 giorni, ai fini del completamento dell'istanza.
IMPRESE INDIVIDUALI
Dal 20 ottobre 2012 le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di indicare il proprio* domicilio digitale (PEC) nella domanda di iscrizione (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).
Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, erano obbligate a depositare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.
La domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale viene sospesa fino ad integrazione della domanda con tale domicilio; decorsi trenta giorni, in caso di continuata inadempienza, la domanda verrà rifiutata.
L'iscrizione del domicilio digitale e le sue successive eventuali variazioni sono completamente gratuite (esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria).
* E' necessario che il domicilio digitale sia riconducibile esclusivamente ed univocamente ad una sola impresa (Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia, del 27/4/2015).
IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA
Dal 29/11/2008, ai sensi del D.L. 185/2008, le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio* domicilio digitale (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
L'iscrizione del domicilio digitale e le sue successive eventuali variazioni sono completamente gratuite (esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria).
La domanda di iscrizione da parte di una società che non abbia iscritto il proprio domicilio digitale viene sospesa fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo PEC; decorsi trenta giorni, in caso di continuata inadempienza, la domanda verrà rifiutata.
I soggetti obbligati sono:
Con Nota 223761 del 24/11/2011 (formato file pdf - 132 kb) il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che le società fallite non rientrano tra i soggetti obbligati all'adempimento in questione.
* E' necessario che il domicilio digitale sia riconducibile esclusivamente ed univocamente ad una sola impresa (Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro della Giustizia, del 27/4/2015).
SANZIONI
L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa (di nuova costituzione) che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale (art. 5, comma 2, D.L.179/2012 e art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008).
COS'È LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La posta elettronica certificata può essere utilizzata in sostituzione della posta cartacea ed è un servizio fornito solo da soggetti autorizzati, i cosiddetti gestori del servizio. Per ulteriori informazioni: http://www.agid.gov.it/ (link esterno).
I messaggi di Posta Certificata assicurano l'avvenuta consegna del messaggio ed equivalgono quindi alla notificazione per mezzo della posta raccomandata A.R..
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