Comunicazione di permanenza nell’Elenco
Ai sensi dell'art. 4, co. 10 del D.M. 7 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 11 del 15/01/2022, recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313", per poter mantenere l'iscrizione nell’Elenco, i tecnici ed esperti devono inviare le seguenti comunicazioni:
- i tecnici ed esperti già iscritti in elenco alla data di entrata in vigore del Decreto 7 ottobre 2021 devono comunicare alle Regioni o alle Camere di Commercio l'interesse a permanere nell'elenco, entro e non oltre i diciotto mesi successivi a quello di entrata in vigore del decreto (art. 4, co.10, lett. b). Per gli anni seguenti si fa riferimento a quanto previsto per gli iscritti dopo la data del decreto stesso
- i tecnici ed esperti iscritti in elenco dopo la data di entrata in vigore del Decreto devono comunicare alle Regioni o alle Camere di Commercio, ogni 3 anni dall'iscrizione, l’interesse a permanere nell'Elenco, allegando idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte nel triennio (art. 4, co. 10, lett. a).
Il decreto della Regione Liguria n. 1840 del 9 marzo 2026 pubblicato sul BURL n. 12 del 25 marzo 2026 (link esterno), definisce le modalità di comunicazione dell' interesse a permanere nell'elenco, prescrivendo che gli iscritti interessati trasmettano la documentazione giustificativa a mezzo pec alla camera di Commercio di competenza territoriale entro i termini stabiliti dal citato decreto.
E' necessario rispettare le scadenze indicate nel decreto!
Le scadenze e la documentazione da trasmettere possono variare in base al preciso provvedimento di iscrizione ed è quindi fondamentale verificare la propria posizione consultando l’ultimo elenco aggiornato dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini consultabile sul sito Agriliguria.net.
In particolare la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa alla Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite pec all'indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it secondo quanto segue:
a) gli iscritti in elenco con il DD n. 960 del 15 febbraio 2023 (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2022) devono trasmettere entro 30gg dalla pubblicazione del decreto Regionale sul BURL (avvenuta in data 25 marzo), una autodichiarazione in cui dichiarano di aver svolto attività di assaggio, di formazione, indicandone la tipologia e fornendone una breve descrizione, oppure di essere componente di un panel riconosciuto dal Ministero
b) tutti gli iscritti precedentemente al DD 960/2023 e gli iscritti in elenco con il DD n. 865 del 7 febbraio 2024 (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2023) devono trasmettere entro il 28 febbraio 2027 uno dei seguenti documenti:
a) attestato rilasciato da capo panel, di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno una giornata di assaggio, comprendente almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;
b) una dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
c) documentazione accettata da altre Regioni e Province Autonome qualora l’assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
c) gli iscritti in elenco con il DD 1497 del 27 febbraio 2025 (ovvero coloro che hanno presentato la comunicazione di prima iscrizione nel corso del 2024), devono trasmettere entro il 28 febbraio 2028 uno dei seguenti documenti:
a. attestati rilasciati da capi panel, di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno tre giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione);
b. una dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
c. documentazione accettata da altre Regioni e Province Autonome qualora l’assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
d) a decorrere dall’anno 2029, tutti gli iscritti in elenco dovranno trasmettere, entro il 28 febbraio dell’anno di scadenza del triennio decorrente dal relativo provvedimento di iscrizione o mantenimento uno dei seguenti documenti:
a. attestati rilasciati da capi panel, di cui all’art. 3, comma 7 del D.M. 7 ottobre 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 2105/2022, ad almeno cinque giornate di assaggio, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione;
b. dichiarazione rilasciata dal capo panel che attesti che il soggetto è componente di un panel di assaggiatori riconosciuto dal Ministero;
c. documentazione accettata dalle altre Regioni e Province Autonome qualora l’assaggiatore abbia svolto attività di assaggio fuori dalla Liguria durante il triennio;
Appena possibile sarà pubblicato il modello relativo alle ulteriori casistiche.
La Camera di Commercio, a seguito della valutazione delle singole comunicazioni di mantenimento dell’iscrizione presentate dagli interessati, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo della Regione Liguria l’elenco dei soggetti che, nei termini previsti, hanno inoltrato l’apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta, risultata idonea.
La Regione provvede quindi all’aggiornamento dell’elenco, cancellando i nominativi di coloro che non hanno presentato richiesta di mantenimento dell’iscrizione oppure non hanno prodotto documentazione idonea ai fini dell’acquisizione del relativo diritto.