Procedimento di cancellazione domicili digitali di impresa non validi
(PEC REVOCATE, NON VALIDE O RICONDUCIBILI AD UN PROFESSIONISTA)
Con determinazione del Conservatore n. 2025000125 del 01/04/2025, pubblicata all'Albo camerale, è stato avviato il procedimento di cancellazione dei domicili digitali (posta elettronica certificata) dell'impresa non attivi o non univoci, ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii..
Con determinazione dirigenziale n. 2025000187 del 02/05/2025 il Conservatore del Registro delle imprese ha ordinato di iscrivere la cancellazione, ai sensi degli artt. 16, comma 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii., dei domicili digitali non validi (revocati, inesistenti, del professionista), individuati sulla base degli elenchi sopra riportati e che risultino ancora non attivi o non validi al momento dell’effettiva cancellazione dalla banca dati informatica del Registro delle imprese; la notifica del provvedimento avviene ex art. 8, comma 3, L. n. 24/1990, mediante pubblicazione (in data 02/05/2025) del provvedimento nell’Albo camerale. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al giudice del Registro delle imprese presso il Tribunale di Savona (da comunicare per conoscenza anche a registroimprese.sv@rivlig.camcom.it) ai sensi dell’art. 37, 2° comma, D.L. 76/2020, entro otto giorni dalla pubblicazione all’albo camerale.
CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE
L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa che non ha iscritto il proprio domicilio digitale sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale (art. 5, comma 2, D.L.179/2012 e art. 16, comma 6 bis, D.L. 185/2008).
Le società e le imprese individuali il cui domicilio digitale viene cancellato dall'ufficio saranno sottoposte, rispettivamente, alle sanzioni previste dagli articoli 2630 c.c., in misura raddoppiata, e 2194 c.c., in misura triplicata; l'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore impresa.italia.it (link esterno), erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La pratica di comunicazione dell'indirizzo PEC dell'impresa è completamente gratuita (esente da diritti di segreteria e imposta di bollo).