Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Contenuti dell'obbligo: Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Aggiornamento: tempestivo

Dal 1 gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (L. 183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.

I certificati camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo a uso privato e, pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Le pubbliche amministrazioni, per acquisire d'ufficio i dati del Registro Imprese, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/2011, devono registrarsi al portale VerifichePA (link esterno) gestito da InfoCamere.

Per accedere al sito, le amministrazioni dovranno preventivamente registrarsi, fornendo i propri estremi identificativi. La registrazione e la successiva sottoscrizione dell'apposita convenzione con InfoCamere, consentirà all'amministrazione di accedere in piena autonomia ai servizi del portale, ovvero il Documento di Verifica Autocertificazione Impresa e gli Elenchi Pec.

Accedendo al portale “verifichepa.infocamere.it”, le verifiche potranno essere effettuate direttamente dalle pubbliche amministrazioni, con benefici evidenti sui tempi e sulle modalità di acquisizione dei dati.

Grazie a questo strumento viene garantito, così come previsto dalle vigenti normative, l’accesso delle pubbliche amministrazione ai dati del Registro Imprese della Camera di Commercio per il controllo – anche a campione – delle dichiarazioni sostitutive, con la possibilità, al contempo, di acquisire anche gli elenchi delle caselle di posta elettronica certificata delle società di persone e di capitale.

Se non è possibile acquisire autonomamente i dati da Registro Imprese, le amministrazioni possono inviare una richiesta formale alla pec camerale,  indicando come oggetto: “richiesta informazioni ai sensi dell’art. 15 della L. n. 183/2011”. Nella richiesta devono essere indicati i dati richiesti e la motivazione.

I recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive sono indicati alla pagina contatti


 

Ultima modifica
Lun 29 Giu, 2026