Accesso civico
Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 (FOIA)
Con la delibera del Consiglio camerale la Camera di commercio Riviere di Liguria ha definito la procedura e la modulistica per la richiesta di accesso civico
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona - Allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 27 luglio 2017 (formato file pdf 352 kb)
ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"
Per accesso civico si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.
L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiederli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Procedura per l'esercizio del diritto di accesso civico
1) Il richiedente predispone la richiesta di accesso civico secondo il format definito dalla Camera di commercio, qui disponibile: Modulo richiesta di accesso (file pdf, 233 KB)
2) Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico l’ente procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e, contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza tramite:
posta ordinaria all’indirizzo: Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona - Responsabile della trasparenza – sede legale via Quarda Superiore 16 17100 Savona
posta elettronica all’indirizzo e-mail: amministrazione.trasparente@rivlig.camcom.it
PEC: cciaa.rivlig@legalmail.it
ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"
Per accesso generalizzato si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.
Per meglio tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, prevenire e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche il D. Lgs. 97/2016 ha integrato il D. Lgs. 33/2013 introducendo il diritto di accesso civico generalizzato.
Ora, quindi, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, chiunque può richiedere l'accesso generalizzato a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni anche in assenza di un interesse diretto concreto e attuale necessario per il tradizionale accesso agli atti (accesso documentale).
In questo caso l'istanza non va motivata, ma deve essere esplicitato chiaramente l'oggetto della richiesta e accertata l'identità del richiedente.
Il rilascio di quanto richiesto in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. È responsabilità dell'Ente informare eventuali controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.
L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento:
• posta ordinaria all’indirizzo: Camera di Commercio Riviere di Liguria sede legale via Quarda Superiore 16 17100 Savona
• PEC: cciaa.rivlig@legalmail.it
MODULO - Qui disponibile il format definito dalla Camera di commercio: Modulo richiesta di accesso (file pdf, 233 KB)
ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/1990 (Accesso documentale)
Restano in vigore le norme relative all'Accesso documentale (ai sensi delll'articolo 22 e seguenti della Legge n. 241/1990) nell'ambito dell'accesso ai documenti amministrativi.
MODULO - Qui disponibile il format definito dalla Camera di commercio: Modulo richiesta di accesso (file pdf, 233 KB)