Visti su documenti vari

 

Qualora la Camera di commercio riceva una richiesta per l’attestazione di indicazioni d’ordine commerciale, la cui esattezza e credibilità essa non può accertare, si limita ad apporre un visto sul documento presentato – sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc.), indicando la  menzione: “visto per deposito”. Copia del documento è conservato agli atti della Camera di commercio.

Le Camere accettano il deposito agli atti di documenti formati da altre Amministrazioni o da Enti di certificazione, senza assunzione di responsabilità dei contenuti, certificando solo la presentazione dell'atto negli archivi camerali.

I certificati, gli atti e i visti formati digitalmente dal sistema telematico delle Camere di commercio recano timbri e firme a stampa, oltre alla firma digitale dei funzionari camerali addetti. 

Quando la richiesta di attestazione riguarda dichiarazioni rese su carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, la Camera di commercio può provvedere ad apporre un timbro con la dicitura “visto poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali. Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero.

La certificazione camerale  dei poteri di firma  sulle dichiarazioni e sui documenti commerciali delle imprese, firmati dai legali rappresentanti, attesta i poteri del firmatario, senza convalidare i contenuti di natura aziendale. 

La Camera di Commercio non appone propri timbri di congiunzione sui  documenti commerciali delle imprese (fatture e dichiarazioni varie),  formati da più pagine.

 Non è possibile ottenere il visto per:

  • Inviti per cittadini stranieri in Italia
  • Dichiarazioni sull'origine o certificati di origine non redatti sui formulari del Ministero (Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati di origine non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente le Camere di commercio non procedono al visto dei poteri di firma su dichiarazioni in merito all’origine delle merci rese dall’impresa su atti e documenti commerciali, se non in concomitanza e coerenza con l’emissione di un certificato di origine). 
  • Atti notarili 

COME SI RICHIEDE IL VISTO POTERI DI FIRMA 


  • la pratica deve essere inoltrata attraverso il portale TELEMACO, applicativo CERT'O selezionando come tipo di Pratica "Visti e Autorizzazioni – Altro – note pratica:  dichiarazione di libera vendita / Dichiarazione dell'impresa
  • allegare modulo richiesta visto 
  • la dichiarazione deve essere redatta su carta intestata dell’impresa e sottoscritta con firma digitale e analogica dal titolare/legale rappresentante.
  • Il pagamento dei diritti di segreteria di 3 euro viene effettuato on-line mediante la piattaforma Cert'O, con flag richiesta visto.
  • L’apposizione del visto poteri di firma su dichiarazione dell’impresa prevede l'assolvimento dell'imposta di bollo da €16. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che deve essere conservata ai fini di un eventuale controllo (ved. pagina modulistica commercio estero)
  • Nel caso di “stampa in azienda” il visto  verrà inviato all’impresa tramite PEC e riporterà il timbro camerale e la firma analogica e digitale del funzionario camerale delegato; nel caso di ritiro presso lo sportello il visto sarà invece apposto dall’operatore camerale incaricato

COME SI RICHIEDE IL VISTO DEPOSITO


  • la pratica deve essere inoltrata attraverso il portale TELEMACO, applicativo CERT'O selezionando come tipo di Pratica "Visti e Autorizzazioni – Altro – note pratica:  Richiesta Visto Deposito
  • allegare modulo richiesta visto
  • Il pagamento dei diritti di segreteria di 3 euro viene effettuato on-line mediante la piattaforma Cert'O, con flag richiesta visto.
  • L’apposizione del visto Deposito sul documento  emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc.) prevede l'assolvimento dell'imposta di bollo da €16. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che deve essere conservata ai fini di un eventuale controllo (ved. pagina modulistica commercio estero)
  • Nel caso di “stampa in azienda” il visto  verrà inviato all’impresa tramite PEC e riporterà il timbro camerale e la firma analogica e digitale del funzionario camerale delegato; nel caso di ritiro presso lo sportello il visto sarà invece apposto dall’operatore camerale incaricato

 

Ultima modifica
Dom 21 Lug, 2024