Legalizzazioni
Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000, le firme sugli atti e documenti da valere all'estero davanti ad Autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente o di altri Organi e Autorità delegati dallo stesso.
La legalizzazione della firma dei funzionari camerali, quando richiesta ai fini della presentazione degli atti alle Rappresentanze estere, non può essere eseguita dalle Prefetture.
Le Camere di commercio sono state autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico a legalizzare autonomamente i propri atti, con DM 12 LUGLIO 2000, diramato con Circolare del 13 Luglio 2000, Prot.651623 dello stesso Mnistero e trasmesso alle Rappresentanze diplomatiche estere con nota Unioncamere prot.2615 del 25 Agosto 2000.
Fa eccezione la sola fattispecie dell'Apostilla dell'Aja richiesta dai Paesi aderenti alla medesima Convenzione internazionale, che prevede l'intervento della Prefettura.