Contratti-tipo e clausole inique

La L. 29.12.1993, n. 580 di riordino degli enti camerali, al quarto e quinto comma dell´art. 2 prevede, tra le nuove competenze, quelle che si annoverano nell´ambito delle funzioni di c.d. regolazione del mercato, ovvero: costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori e utenti; controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l´economia pubblica, l´industria e il commercio; azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell´art. 2601 c.c.; predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

In particolare per quanto riguarda i contratti-tipo, essi devono contenere precetti negoziali che rappresentino il giusto contemperamento dei contrapposti interessi nei rapporti contrattuali tra le imprese e la propria clientela, allo scopo di favorire condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese.

La Camera di Commercio guarda con molta attenzione a questi nuovi temi, consapevole di essere l´istituzione in grado di rispondere al bisogno crescente di trasparenza, informazione, affidabilità, tutela della parte più debole. È ormai assodato che un mercato regolato non è in contrasto con il principio di libera concorrenza né di libertà contrattuale: la regolazione non costituisce un ostacolo, ma, anzi, al contrario, una delle condizioni necessarie per la creazione di quell´habitat idoneo e favorevole allo sviluppo della competitività del sistema delle imprese e, quindi, in ultima analisi, delle potenzialità di crescita del sistema economico.

Per approfondimenti, si rimanda al sito di Unioncamere (link esterno)

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Gio 04 Gen, 2024