Diritto annuale

In questa, come nelle altre pagine della sezione, troverete le principali informazioni relative al diritto annuale: notizie dell´ultima ora, fonti normative, importi da pagare, modulistica ed altro ancora.

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Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste dall'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, modificando l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha stabilito che:

  • i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa;
  • gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

La trasmissione dell'informativa relativa al pagamento del diritto annuale, nel rispetto delle recenti normative sui temi della efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite P.E.C. - Posta elettronica certificata - alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle Imprese.

Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Cfr. art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).Con la Nota del 30 settembre 2005, Prot. n. 0008929, il Ministero delle Attività Produttive ha tenuto a precisare che il blocco delle certificazioni deve essere applicato solo nell'anno successivo a quello per il quale non risulti effettuato il versamento del diritto annuale e non anche a fronte di un mancato versamento relativo ad annualità precedenti.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (file PDF - peso elettronico 617KB)

DIRITTO ANNUALE 2024 

Con la Nota MIMIT n. 383421 del 20/12/2023 (file formato pdf - peso elettronico 222KB ) è stata stabilita la misura del diritto annuale 2024

 

PROROGA PAGAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE  2023 PER I SOGGETTI ISA E CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO

La conversione in legge del decreto Omnibus (decreto legge 51/2023) ha prorogato al 20 luglio 2023 i versamenti d’imposta in origine dovuti entro il 30 giugno 2023 da parte dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari. I predetti versamenti possono essere effettuati dal 21 31 luglio 2023 maggiorando le somme da versare dello 0,4 % in ragione di giorno (ex DL 10/05/2023 n. 51 convertito in L.87/2023). In particolare, e per gli stessi soggetti, la proroga della 1° rata di acconto delle imposte riguarda anche la scadenza del pagamento del diritto camerale.

Ulteriori indicazioni sono state fornite da Unioncamere con Nota n. 17854 del 17/07/2023 (file formato pdf - peso elettronico 224KB)

DIRITTO ANNUALE 2023 -  Approvato il DM 23/02/2023 che autorizza, per il triennio 2023-2025, la maggiorazione del 20%

Con Nota n. 339674 dell'11 novembre 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le misure del diritto annuale 2023 confermando gli importi del 2022 (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto Mise 8 gennaio 2015).

In data 17/04/2023 è stato pubblicato il DM 23/02/2023 (file .pdf- 472KB) che autorizza le CCIAA (Elenco_ -All al DM, file .pdf -83KB) ,ad applicare, a partire dal 1° gennaio 2023,  la maggiorazione del 20% per il finanziamento di progetti strategici nel triennio 2023-2025.

Il Decreto dispone che le imprese che hanno già provveduto al pagamento del diritto annuale 2023, possono versare  il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30/11/2023.


Per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria l'importo del diritto camerale per il 2023, per chi paga n misura fissa, e le aliquote di calcolo per chi paga in funzione del fatturato, rimangono invariati rispetto al 2022. Oltre alle pagine del sito è possibile consultare la Guida al pagamento del diritto camerale 2023

                                    Imprese che pagano in misura fissa

 

Sede

Unità Locale

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale 

€ 52,80**

€ 10,56**

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

€ 120,00

€ 24,00

 

**Esempio di Calcolo e arrotondamento ai sensi della circolare MISE 19230/2009:

-          importo dovuto per la sede singola: €52,80 arrotondato a € 53,00

-          importo base per l'unità locale singola: 52,80*20% =10,56  arrotondato a €11,00

-          importo dovuto per la sede + 1 unità locale: 52,80+10,56=63,36

 

Imprese che pagano transitoriamente in misura fissa

 

Sede

Unità Locale 

Società semplici non agricole

 € 120,00

 € 24,00

Società semplici agricole

 € 60,00

 € 12,00

Società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001

€ 120,00

 € 24,00

Soggetti iscritti al R.E.A.

 € 18,00

 

 

                                                                         Imprese che pagano in base al fatturato (importi senza maggiorazione)                            

 

 Scaglioni di fatturato

Aliquote

  • Società in nome collettivo
  • Società in accomandita semplice
  • Società di capitali
  • Società cooperative
  • Società di mutuo soccorso
  • Consorzi con attività esterna
  • Enti economici pubblici e privati
  • Aziende speciali e consorzi ex L. 267/2000
  • GEIE - Gruppo europeo interesse economico

 

 

da euro

a euro 

 

0,00

 100.000,00 

 € 200,00 (misura fissa - vedere NOTA BENE)

oltre 100.000,00

 250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

 500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00  

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00  

 

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00)

Per ciascuna Unità Locale:

20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 120,00

 

Esempio di come calcolare l'importo da versare:

1) Importo dovuto per la sede con fatturato entro i 100.000 euro: 200,00-(50%di 200)= 100,00+ (20% di 100)= € 120,00

2) importo dovuto per sede + 1 U.L. con fatturato entro i 100.000 euro:

importo base per la sede 200,00

importo base per l'unità locale= 200*20%= 40,00 euro

importo base sede+ul= 200,00+40,00=240,00

importo dovuto (ridotto del 50% e maggiorato del 20%): 240,00-(50% di 240)= 120,00+(20% di 120)= € 144,00

3) importo dovuto per la sede + 1 U.L. con fatturato superiore a 100.000 euro e pari a 2.610.596,00:

importo base sede derivante dagli scaglioni di fatturato=449,95364

importo base per l'unità locale= 449,95364*20%=89,99073

importo base per sede+ul=449,95364+89,99073=539,94437

importo dovuto (ridotto del 50% e automentato del 20%): 539,94437-(50% di 539,94437)= 269,97219+(20% di 269,97219)= 323,9666 arrotondato a € 324,00

 

Imprese con sede principale all'estero

per ogni Unità Locale / Sede secondaria      

 € 66,00

 

A supporto del versamento è disponibile il sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall'impresa https://dirittoannuale.camcom.it. Il sito, consultabile anche da smartphone e tablet, consente inoltre di procedere al pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma Pago PA (link esterno),  iniziativa che consente alle imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.

 

Per versare il diritto annuale 2023, compilare le sezioni del modello  F24 come segue:

Contribuente

indicare il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale

Sezione IMU e altri tributi locali

 

•                 codice ente/codice comune: SV (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). La stessa sigla SV deve essere indicata per le imprese che paqano per Imperia e La Spezia

•                 codice tributo: 3850

•                 anno di riferimento: 2023

•                 importi a debito versati: scrivere l’importo in base a quanto calcolato (importo dovuto)

 

 

Nota bene: Le imprese che hanno già provveduto al pagamento del diritto camerale 2023 prima del 17/04/2023, data di entrata in vigore del DM 23 febbraio 2023, possono versare il conguaglio di quanto ancora dovuto entro il 30/11/2023 senza sanzioni ed interessi.

 

DIRITTO ANNUALE 2022

Con Nota n. 0429691 del 22 dicembre 2021 (file pdf - peso elettronico 485KB) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le misure del diritto annuale 2022, confermando gli importi del 2021. Agli importi pubblicati nella tabella del Ministero va aggiunta la maggiorazione del 20%

E' disponibile la Guida pratica al versamento del diritto annuale 2022 vers 1 aggiornata al 27 maggio 2022 (file pdf - peso elettronico 1,79MB)

 

DIRITTO ANNUALE 2021

PROROGA DEL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE  2021 PER I SOGGETTI ISA

L'articolo 9-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106 ha prorogato al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001, i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Si ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 59 stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti “è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte”.
Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto legge in oggetto si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2021 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie. Viene di fatto superata la mini proroga di cui al DM del 28/6/2021.
 
 

COMUNICATO STAMPA DEL MEF  N. 133 DEL 28 GIUGNO 2021

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

Scarica il Comunicato Stampa del MEF  n.133 del 28 giugno 2021 (file pdf. peso elettronico 288KB)

 

Il ministero dello Sviluppo economico, con Nota n. 286980 del 22/12/2020, ha confermato le misure del diritto annuale per l'anno 2021 nella quota di quanto stabilito per il diritto annuale del 2014.

Incremento del diritto annuale- ex art. 18, comma 10 della L. 580/1993- triennio 2020-2022

E' entrato in vigore il 27/3/2020 il D.M. 12 marzo 2020 (file pdf - peso elettronico 1,09MB) con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, ai sensi dell'art, 18, co. 10 della Legge 580/1993, per gli anni 2020, 2021 e 2022 e per le Camere di Commercio indicate nell'All. A, l'incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.

Per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, l'importo per l'anno 2021 - per chi paga in misura fissa-  e le fasce di aliquota - per chi paga in funzione del fatturato- rimangono pertanto invariati rispetto al 2020.

 

NOVITA' DEL 14 OTTOBRE 2020

Ai sensi dell’art. 98 bis della Legge 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del DL.104/2020 (“Decreto Agosto”) i soggetti che applicano gli ISA (indici di affidabilità fiscale) e i forfettari che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e che non hanno versato il diritto annuale entro il 20 luglio 2020 possono versarlo entro la data del 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% e senza ulteriori sanzioni. Il diritto annuale andrà pertanto versato, maggiorato dello 0,8%, con il codice tributo 3850.

Per gli stessi soggetti è stato prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della 2° rata di acconto delle imposte, pertanto, per coloro che avevano fatto nuove iscrizioni al Registro imprese delle Camere di Commercio per le quali, con DM 12 marzo 2020, è stata approvata la maggiorazione del 20% per il triennio 2020-22, hanno la possibilità di completare il versamento entro il 30 aprile 2021.

Il provvedimento è pubblicato sul S.O. n 37 della GURI n.253 del 13/10/2020 (link esterno) ed entra in vigore il 14/10/2020.

 

NOVITA' DEL 30 GIUGNO 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29/6/2020 (link esterno) è pubblicato il DPCM del 27/6/2020 che dispone la proroga per il versamento della 1° rata di acconto delle imposte per gli ISA e il regime forfettarioI soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale  e  che dichiarano ricavi o compensi di ammontare  non  superiore  al  limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di  approvazione del MEF, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei  redditi (e del diritto annuale di conseguenza) e dell’IVA correlata agli ulteriori  componenti positivi dichiarati  per  migliorare  il  profilo  di  affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta  regionale  sulle  attività produttive, ove  non  sussistano  le  condizioni  per  l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:

    a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

    b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le  somme  da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tali disposizioni si applicano oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di  cui  all'art.  27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54   a  89 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190, anche ai  soggetti  che partecipano  a  società,  associazioni  e  imprese  ai  sensi  degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

Comunicato MEF n. 147 del 22/6/2020 (file pdf - peso elettronico 451 KB)

 

Contatti dell’Ufficio Diritto Annuale:

• Ufficio di Imperia tel. 0183-793249 - dirittoannuale.im@rivlig.camcom.it
• Ufficio della Spezia tel. 0187-728299 - dirittoannuale.sp@rivlig.camcom.it
• Ufficio di Savona tel. 019-8314224 - dirittoannuale.sv@rivlig.camcom.it

 

COMPENSAZIONE

Il contribuente che versi il diritto ad una Camera di commercio diversa da quella competente può, previa opportuna comunicazione alle Camere interessate, procedere autonomamente alla compensazione mediante utilizzo del modello F24. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Diritto Annuale ai recapiti in calce indicati.


BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE

Con delibera n. 127 del 27/10/2005, modificativa della delibera n. 118 del 29/07/2003, la Giunta della Camera di Commercio, in applicazione di quanto previsto dall´art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che sarà inibito il rilascio dei certificati alle imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dell´anno precedente.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell´anno, anche solo per una frazione di esso, le unità locali di imprese aventi sede principale all´estero nonchè, a partire dall'anno 2011, i soggetti iscritti al REA. L´importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell´anno (art. 3, comma 2 d.m. 359/2001).


SOGGETTI ESONERATI

Non devono effettuare il pagamento:

  • le imprese che, al 31 dicembre dell´anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale, risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l´esercizio provvisorio dell´attività);
  • le imprese individuali che hanno cessato l´attività entro il 31 dicembre dell´anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio dell´anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • le società ed altri enti collettivi in liquidazione che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell´anno precedente, ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio dell´anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • le società di persone per le quali è stato deliberato lo scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell´anno precedente ed è stata presentata domanda di cancellazione dal registro imprese entro il 30 gennaio dell´anno cui si riferisce il diritto annuale;
  • le cooperative che alla data del 31 dicembre dell´anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale risultano sciolte per effetto di un provvedimento dell´Autorità governativa (come prevede l´articolo 2545 septiesdecies c.c.);

Pertanto a partire dal 2001 e contrariamente a quanto disposto precedentemente:

  • sono assoggettate all´obbligo del pagamento anche le imprese iscritte che risultano poste in liquidazione, nonché quelle divenute inattive, in seguito a presentazione di denuncia al R.E.A. di cessazione dell´attività;
  • la domanda di cancellazione presentata oltre il 30 gennaio dell´anno successivo alla data di cessazione dell´attività, non è più causa di esonero.
 
 
 Caso di esonero per START-UP INNOVATIVE 

Riguardo a possibile esenzione dal pagamento del diritto annuale per alcune tipologie di impresa, occorre fare attenzione alla differenza fra Start-up innovative e PMI innovative. Si tratta, infatti, di due tipologie di impresa per le quali sono state previste alcune agevolazioni fiscali. Sono disciplinate dal D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012) e dal D.L. 24.01.2015 n. 3 (convertito in L. 24.03.2015 n. 33). Il beneficio fiscale riguardante il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è concesso soltanto alle start-up innovative (e non alle PMI innovative).
Per la differenza fra start-up innovative e PMI innovative, e per ulteriori informazioni sulla normativa, si veda il sito http://startup.registroimprese.it.

  • START-UP INNOVATIVE: sono imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. I soggetti che possiedono tutti i requisiti indicati nell'articolo 25, comma 2, lettere da b) a h), del D.L. 179/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a cinque anni (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. citato). La stessa agevolazione spetta agli incubatori certificati di start-up, iscritti nella medesima sezione speciale.
  • PMI INNOVATIVE: sono state previste dal D.L. 3/2015 che ha istituito un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le start-up ma non l'esenzione dal diritto annuale.
  • INCUBATORE CERTIFICATO DI START UP INNOVATIVE: il MISE con parere n.117280 del 14/7/2015 si è espresso in merito all'esonero dal pagamento del diritto annuale a beneficio degli "incubatori certificati di start-up innovative". L'esonero dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Comemrco per cinque anni dal momento dell'iscrizione nella Sezione Speciale del Registro Imprese previsto per gli incubatori certicicati, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del DL n.179/2012, è da intendersi limitato al solo ramo di azienda che effettivamente svolge tale attività, senza alcun apossibilità di estendere immotivatamente tale agevolazione ll'intera società ed alle altre  e diverse attività prevalenti esercitate.

           Parere Ministero Sviluppo Economico n. 17280 del 14/07/2015 (file formato pdf. - peso elettronico 643KB)

 


CASI PARTICOLARI

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell´impresa in altra provincia, il diritto è introitato dalla Camera di commercio dove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l´impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell´anno cui si riferisce il pagamento.

Se l´impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di commercio di prima iscrizione.


MODALITA´ DI VERSAMENTO

Il diritto annuale si paga esclusivamente attraverso il modello F24 telematico. L'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006 stabilisce che, dal primo ottobre 2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche. Pertanto, anche per il versamento del diritto annuale, sussiste l'obbligo di utilizzare le predette modalità.

Ogni anno viene inviata alle imprese una lettera informativa con le indicazioni necessarie per la determinazione dell´importo da versare e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Si specifica che l'informativa relativa al diritto annuale, a partire dall'anno 2012, viene inviata esclusivamente tramite PEC alle società ed alle imprese individuali obbligate a comunicare tale indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle Imprese.


ATTENZIONE ALLE TRUFFE

Per il pagamento del diritto annuale NON vengono utilizzati bollettini postali o simili. Le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all´iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale ne´ con l´iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio. Più in particolare, la CCIAA Riviere di Liguria è del tutto estranea alla proposta commerciale della società Kuadra srl; sul punto si è peraltro espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183300 del 11.11.2013 (formato file pdf 151 KB).

 Si segnala altresì che recentemente alcune imprese hanno ricevuto bollettini di pagamento per l'iscrizione al "Casellario Unico Telematico Imprese"  file pdf 63 kb ed anche in questo caso la CCIAA Riviere di Liguria ribadisce la propria estraneità a detta proposta di adesione commerciale.


DIRITTO ANNUALE IN ALTRE CAMERE DI COMMERCIO

Recapiti uffici Diritto Annuale (Formato file pdf - 75 Kb)

Contatti
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Ven 26 Gen, 2024