Anni precedenti
In questa sezione sono riportati gli importi del diritto annuale relativi agli anni precedenti:
- importi anno 2023 (file pdf- 222KB): per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona l'importo per l'anno 2023 - per chi paga in misura fissa- e le fasce di aliquota per chi paga in funzione del fatturato, rimangono invariate rispetto al 2022.
- importi anno 2022 (file pdf - 249KB): per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, l'importo per l'anno 2022 - per chi paga in misura fissa- e le fasce di aliquota-per chi paga in funzione del fatturato rimangono invariati rispetto al 2021.
- importi anno 2021 (file pdf - 740KB): per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, l’importo per l'anno 2021 -per chi paga in misura fissa- e le fasce di aliquota -per chi paga in funzione del fatturato- rimangono invariati rispetto al 2020.
- importi anno 2020 (file pdf - 2792KB): per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, l’importo per l'anno 2020 -per chi paga in misura fissa- e le fasce di aliquota -per chi paga in funzione del fatturato- rimangono invariati rispetto al 2019.
- importi anno 2019 (file pdf - 285KB): per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, l’importo per l'anno 2019 -per chi paga in misura fissa- e le fasce di aliquota -per chi paga in funzione del fatturato- rimangono invariati rispetto al 2018.
- importi anno 2018 (file pdf - peso elettronico 1,1MB): per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, l’importo per l'anno 2018 -per chi paga in misura fissa- e le fasce di aliquota -per chi paga in funzione del fatturato- rimangono invariati rispetto al 2017.
- importi anno 2017 (file pdf - 130 kb) stabiliti con nota n. 359584 del 15.11.2016 del Ministero dello Sviluppo Economico integrata con successivo DM del 22/5/2017 (file pdf 287.22 kb) che ha disposto, anche per la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, la maggiorazione del 20% per il finanziamento dei progetti strategici;
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 359584 del 15 novembre 2016 (file .pdf 142 kb), ha stabilito le misure del diritto annuale per l'anno 2017.
La scadenza del diritto annuale 2017 è fissata al 30 giugno 2017*, giorno che coincide con il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, differito con L. 225/2016 dal 16 al 30 giugno. Il versamento potrà essere effettuato anche nei 30 giorni successivi maggiorando gli importi dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nota: è stata indicata la data del 30 giugno (in quanto modificata dalla Legge 225/2016) come scadenza ordinaria, nell'intento di semplificare gli adempimenti. Si precisa che il Decreto ministeriale del 22 maggio 2017 consente alle imprese di versare, entro quella data, l'importo del 50% del 2014 e di provvedere al versamento del conguaglio (aumento del 20%) entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. 435/2001 (entro il 30 novembre 2017). Le imprese che hanno già provveduto al pagamento del diritto annuale 2017, possono integrare il versamento entro il 30/11/2017.
- importi anno 2016 (file pdf - 552 kb) stabiliti con nota n. 279880 del 22.12.2015 del Miistero dello Sviluppo Economico;
- importi anno 2015 (file pdf - 747 kb) stabiliti con nota n. 227775 del 29.12.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico e confermati con decreto interministeriale del 08 gennaio 2015 (file pdf - 139 kb);
- importi anno 2014 (file pdf - 172 kb) stabiliti con nota n. 201327 del 05.12.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Importi anno 2013 (file pdf - 14 KB) stabiliti con nota n. 261118 del 21/12/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- Importi anno 2012 (file pdf - 389 KB) stabiliti dalla Nota n. 255658 del 27.12.2011 del Ministero dello Sviluppo economico;
- Importi anno 2011 (file pdf - 40 KB) stabiliti dal decreto Ministeriale del 21/04/2011;
- Importi anno 2010 (file pdf - 31,85 KB) stabiliti dal decreto ministeriale (file pdf - 1,57 MB) del 22/12/2009;
- Importi anno 2009 (file pdf - 32 KB) stabiliti dal decreto ministeriale (file pdf - 2,30 MB) del 30/04/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19/05/2009;
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Importi anno 2008 (file pdf - 81 KB) stabiliti dal decreto ministeriale (file pdf - 422 KB) del 01/02/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 04/03/2008. La circolare n. 3617/c (formato file pdf 108 Kb) chiarisce che gli importi stabiliti dal decreto suddetto si applicano anche alle imprese iscritte al registro imprese a decorrere dal primo gennaio 2008 e fino all'entrata in vigore del decreto stesso. Pertanto, tali imprese, sono tenute a compensare o conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 tramite modello F24;
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Importi anno 2007 (file pdf - 82 KB) stabiliti dal decreto ministeriale del 23/3/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28/05/07. Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi che, ai sensi del comma 11, dell'art. 37 del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4/8/2006, n. 248, è stato anticipato dal 20 al 16 giugno;
- Importi anno 2006 (file pdf - 45 KB) stabiliti dal decreto ministeriale del 28/3/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09/05/06;
- Importi anno 2005 (file pdf - 45 KB) stabiliti dal decreto interministeriale (file pdf - 27 KB) del 23/3/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 09/4/05;
- Importi anno 2004 (file pdf - 42 KB) stabiliti dal decreto interministeriale (file pdf - 31 KB) del 5/3/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30/3/04;
- Importi anno 2003 (file pdf - 35 KB) stabiliti dal decreto interministeriale del 23/5/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7/6/03.
Tassi di interesse legale
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Dal 1/1/2004 gli interessi legali sono stati ridotti dal 3% al 2,5%.
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Dal 1/1/2008 gli interessi legali sono stati riportati al 3% (D.M. 12/12/2007 in G.U. n. 291 del 15/12/2007)
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Dal 1/1/2010 il tasso di interesse legale diventa dell' 1% (G.U. del 15 dicembre 2009)
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Dal 1° gennaio 2011 la misura del saggio degli interessi legali è passata dall'1% all'1,5% (D.M. 7/12/2010 in G.U. n.292 del 15/12/2010)
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Dal 1° gennaio 2012 il tasso di interesse legale è passato dall'1,50% al 2,50% (D.M 12/12/2011, pubblicato in G.U. n. 291 del 15.12.2011)
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Dal 1° gennaio 2014 il tasso di interesse legale passa dal 2,50% all'1% (D.M. 12 dicembre 2013 in G.U. n. 292 del 13.12.2013)
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Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale è passato dall'1% allo 0,50% (D.M. 11 dicembre 2014 in G.U. n. 290 del 15.12.2014)
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Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale passa dallo 0,50% allo 0,20% (D.M. 11 dicembre 2015 in G.U. n. 291 del 15.12.2015)
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Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale passa dallo 0,20% allo 0,10% (D.M. 07 dicembre 2016 in G.U. 291 del 14.12.2016)
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Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,10% allo 0,30% (D.M. 13 dicembre 2017 pubblicato in G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017).
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Dal 1° gennaio 2019 il tasso di in teresse legale passa dallo 0,30% allo 0,80% (D.M. 12 dicembre 2018 pubblicato su G.U. n.291 del 15 dicembre 2018)
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Dal 1° gennaio 2020 il tasso di in teresse legale passa dallo 0,80% allo 0,05% (D.M. 12 dicembre 2019 pubblicato su G.U. n.293 del 14 dicembre 2019)
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Dal 1° gennaio 2021 il tasso di in teresse legale passa dallo 0,05% allo 0,01% (D.M. 11 dicembre 2020 pubblicato su G.U. n.310 del 15 dicembre 2020)
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Dal 1° gennaio 2022 il tasso di in teresse legale passa dallo 0,05% all'1,25% (D.M. 13 dicembre 20 21 pubblicato su G.U. n.297 del 15 dicembre 2021)
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Dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa dall'1,25% al 5,00 % (D.M. 13 dicembre 2022 pubblicato sulla GU n. 292 del 15 dicembre 2022)
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Dal 1° gennaio 2024 il tasso di interesse legale passa dal 5,00% al 2,50% (D.M. 29 novembre 2023 pubblicato sulla GU n. 288 del 13 dicembre 2023)
Proroghe del pagamento del diritto annuale
- proroga del termine di pagamento del diritto annuale 2019 per le imprese assoggettate agli ISA (file pdf - 475Kb)
- proroga del termine di pagamento del diritto annuale 2017 (file pdf - 140.42Kb)
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proroga del termine di pagamento del diritto annuale 2016 per le imprese assoggettate agli studi di settore (file pdf 460 kb)
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proroga del termine di pagamento del diritto annuale 2015 per le imprese assoggettate agli studi di settore (file pdf 75 kb)
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proroga del termine di pagamento del diritto annuale 2014 per le imprese assoggettate agli studi di settore (file pdf 35 KB)
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Proroga del termine di pagamento del diritto annuale 2013 per le imprese assoggettate agli studi di settore (file pdf 13 KB)
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Proroga del termine di pagamento del diritto annuale 2012 per le imprese assoggettate agli studi di settore (file pdf 552kb)
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Proroga scadenza per chi applica gli studi di settore: è stato pubblicato sulla G.U. n. 137 del 16 giugno 2009 il DPCM 4 giugno 2009 che consente la proroga dei versamenti ai contribuenti che applicano gli studi di settore. Tali imprese potranno pagare le imposte e quindi, anche il diritto annuale, entro il 6 luglio 2009 senza alcuna maggiorazione ed entro il 5 agosto 2009 con la maggiorazione dello 0,40%.
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.06.2007 "Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006". Con il decreto sopra riportato è stato prorogato il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2007 per i contribuenti " che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore". La scadenza del 18 giugno 2007 è stata prorogata al 9 luglio 2007. Dal 10 luglio 2007 all' 8 agosto 2007 i contribuenti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% quale interesse corrispettivo.
Importi dovuti dalle società che si sono trasformate fino all'anno 2007 incluso:
Trasformazione importo dovuto per la sede
- da Società di persone a Società di capitali € 170,00
- da Società di capitali a Società di persone € 373,00
Definizione di fatturato
In allegato la nota (file pdf - 5,81 MB) del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 relativa alla individuazione dei righi del modello IRAP 2009, alle modalità di calcolo e al metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009.
In allegato la comunicazione (file pdf - 80,6 KB) datata 11 aprile 2008 del Dipartimento per la regolazione del Mercato del Ministero dello Sviluppo economico relativa alla individuazione dei righi del modello IRAP 2008 ai fini del versamento del diritto annuale e la successiva nota integrativa (file pdf - 257 KB).