Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali - Registro imprese

Comunicazione/diffida per assegnazione del domicilio digitale alle società/imprese individuali - Registro imprese

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda che:

  • il domicilio digitale (PEC) della società deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 16 comma 6 bis del DL n.185/2008). La società deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.
  •  il domicilio digitale (PEC) dell’impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle imprese (v. art. 5 legge n.221/2012). L’imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

A seguito della pubblicazione nell'albo camerale (https://albocamerale.camcom.it/rl/pubblicazioni) link esterno, degli atti relativi al procedimento di diffida per le imprese individuali e di avviso per le società , emanati in attuazione dell'art 37 del DL 40/2020, le imprese riportate negli elenchi pubblicati nelle pagine

sono state pertanto invitate a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 27/06/2025.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d’ufficio il domicilio digitale alle imprese inadempienti e applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale.

Si ricorda che il domicilio digitale attribuito d’ufficio, consultabile all’indirizzo https://impresa.italia.it (link esterno) mediante identità digitale (SPID/CNS), sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non consentirà quindi di rispondere alle comunicazioni pervenute) ed avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it.

Ulteriori informazioni sul procedimento avviato sono disponibili sul sito camerale :-> Domicilio digitale PEC 

 

Ultima modifica
Mar 13 Mag, 2025