Cancellazione domicili digitali

Registro Imprese - Avviso avviata cancellazione domicili digitali - PEC - non validi

Con determinazione del Conservatore n. 2025000125 del 01/04/2025 è stato avviato il procedimento di cancellazione dei domicili digitali (posta elettronica certificata) dell'impresa non attivi o non univoci, ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 6-ter, del D.L. n. 185/2008 e ss.mm.ii. e dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii..

Le imprese interessate sono complessivamente 1.569. La comunicazione dell’avvio del procedimento (con l'elenco delle imprese interessate) avviene, pertanto, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, mediante pubblicazione per trenta giorni (dal 01/04/2025 al 30/04/2025) nell’albo camerale on line; decorso tale termine si procederà, salvo opposizione, alla cancellazione dal Registro delle imprese degli indirizzi che risulteranno ancora revocati o riconducibili ad un professionista.

L’operazione è necessaria per adempiere a quanto disposto con Direttiva del 13.07.2015, emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministro della Giustizia, che prevede che gli indirizzi PEC non attivi o non validi debbano essere "cancellati" dal Registro delle imprese.

Si ricorda che l’art. 16 del D.L. 185/2008 e l'art. 5 del D.L. 179/2012 impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il proprio domicilio digitale. Si fa presente che tale iscrizione è completamente gratuita (esente da bollo e dal pagamento di diritti di segreteria) e il domicilio digitale deve essere riconducibile esclusivamente ed unicamente ad un solo soggetto: v. Domicilio digitale - PEC (Posta elettronica certificata).

Le società e le imprese individuali il cui domicilio digitale viene cancellato dall'ufficio saranno sottoposte, rispettivamente, alle sanzioni previste dagli articoli 2630 c.c., in misura raddoppiata, e 2194 c.c., in misura triplicata; l'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore (impresa.italia.it), erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Qualora un domicilio "revocato" o "scaduto" venisse riattivato (senza modifiche) dall'impresa non deve essere fatta alcuna comunicazione all’Ufficio in quanto non verrà cancellato.

Ultima modifica
Mer 02 Apr, 2025