Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
La mediazione, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28/2010, è una procedura di risoluzione delle controversie svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
L'art. 5 co. 1 del Dlgs 28/10, prevede il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, nelle seguente materie:
- condominio
 - diritti reali
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
 - contratti assicurativi
 - contratti bancari e finanziari
 - associazione in partecipazione
 - consorzio
 - franchising
 - opera
 - rete
 - somministrazioni
 - società di persone
 - sub fornitura.
 
Il ricorso alla procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona è previsto:
- quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi del sopra riportato art. 5 comma 1 del Dlgs 28/2010,
- su disposizione del Giudice ai sensi dell’art 5-quater,
- nei casi di mediazione per risarcimento da inadempimento contrattuale derivante dall’ emergenza sanitaria da Covid19 ai sensi dell'art. 3 comma 6 ter del DL n. 6/2020
- nei casi di mediazione in base a clausola contrattuale che indichi espressamente l’ODM della Camera di Commercio Riviere di Liguria prevista in contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato ai sensi dell’art. 5 sexies del D.Lgs 28/2010.
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere assistite da un avvocato, e la condizione si considera avverata anche quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.
Dirigente “Area Servizi per l’impresa e Regolazione del mercato”: Dott.ssa Susanna Alinghieri.
Responsabile del Servizio “Regolazione del mercato": Dott.ssa Eleonora Donatiello.
Responsabile Ufficio "Regolazione del mercato - sede di Imperia": Rag. Simonetta Ciccarelli
Dirigente “Area Servizi per l’impresa e Regolazione del mercato”: Dott.ssa Susanna Alinghieri
Responsabile del Servizio “Regolazione del mercato” : Dott.ssa Eleonora Donatiello.
Responsabile "Ufficio Regolazione del mercato - sede La Spezia": Dott.ssa Lucia Boracchia.
Dirigente “Area Servizi per l’impresa e Regolazione del mercato”: Dott.ssa Susanna Alinghieri.
Responsabile del Servizio “Regolazione del mercato' : Dott.ssa Eleonora Donatiello.
Responsabile Ufficio "Regolazione del mercato - sede di Savona: Rag. Dario Cavanna.