Composizione negoziata per la crisi di impresa

E' on line il sito composizionenegoziata.camcom.it (link esterno), piattaforma telematica per la composizione negoziata per le crisi di impresa, procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.

La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal Ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore. L’accesso alla sezione pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità o meno del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l’area riservata, invece, l’impresa può presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

L'imprenditore, iscritto al Registro delle imprese, può chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

La richiesta avviene attraverso la piattaforma telematica, accessibile con CNS, SPID, CIE. All’istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma (art. 5, comma 3, DL n.118/2021) elencata anche nel modulo online per la presentazione dell’istanza sulla piattaforma telematica.

Saranno dovuti diritti di segreteria pari ad Euro 252,00 + Euro 16,00 imposta di bollo

L'esperto facilita le trattative tra l'imprenditore in crisi e i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi il debito e ripristini l'equilibrio economico dell'impresa.

Il 28 settembre 2021 è stato emanato dal Ministero della Giustizia un decreto direttoriale che disciplina:

  • la check list (lista di controllo) per la redazione del piano di risanamento e per la verifica (autodiagnosi) da parte dell'imprenditore dell'esistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento;

  • un protocollo per la gestione della procedura di composizione negoziata;

  • la formazione specifica degli esperti;

  • le caratteristiche della piattaforma telematica per svolgere l’autodiagnosi e per presentare la domanda di avvio della procedura di composizione della crisi;

  • la dichiarazione di accettazione della nomina di esperto della composizione negoziata.

Elenco degli esperti

Il DL 118/2021 ha previsto che presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sia formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'Elenco, oltre al possesso dei requisiti sopra indicati, è subordinata anche al possesso di specifica formazione che il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre scorso, nel definire il programma, ha stabilito in 55 ore.

Il compenso dell’esperto è definito dall’art. 16 del decreto ed è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice, secondo scaglioni, e prevede varie percentuali di aumento in base al numero dei creditori e in caso di conclusione delle trattative con un contratto, convenzione, o piano di risanamento (come previsto dall’art. 11 del decreto).  In mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso è determinata dalla Commissione

Il pagamento del compenso è a carico dell’imprenditore.

Avviso ai professionisti Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro interessati

Le candidature in qualità di esperto dovranno essere raccolte dai rispettivi Ordini professionali, che le trasmetteranno alla Camera di Commercio capoluogo di regione (Genova). Le candidature degli altri esperti non iscritti ai tre ordini sopra citati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e che abbiano svolto il corso di formazione di 55 ore come specificato nel D. Dirigenziale del 28/9/2021, dovranno essere presentate alla Camera di Commercio di Genova tramite modulistica reperibile all'indirizzo  https://www.ge.camcom.gov.it/it/tutela/composizione-negoziata link esterno

LINK ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA NAZIONALE: composizionenegoziata.camcom.it (link esterno)
 

Normativa di riferimento

D.l. 18 del 24 agosto 2021 convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021  link esterno

Decr.direttoriale Min.Giustizia 28 settembre 2021  link esterno

D.L. 24/02/2023, n. 13 (articolo 38) - Disposizioni in materia di crisi di impresa

Ultima modifica
Sab 20 Lug, 2024