Cronotachigrafi digitali

 

 

  Estensione obbligo Tachigrafo ai veicoli leggeri (2.5t-3.5t)

Con decorrenza 1 luglio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal Pacchetto Mobilità dell'Unione Europea riguardanti il trasporto merci su strada.

Novità rilevante è l'estensione dell'obbligo di installazione del Tachigrafo intelligente anche per i veicoli commerciali leggeri con massa complessiva a pieno carico compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate. L'obbligo si applicherà esclusivamente ai veicoli impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio all'interno del territorio UE. 

Tutti gli autisti che operano su tali veicoli, la cui conduzione richiede il possesso di una patente di categoria B o superiore, dovranno essere obbligatoriamente muniti di Carta tachigrafica del conducente se impiegati nel trasporto internazionale.

Da tenere presente che le procedure per il primo rilascio della carta tachigrafica rimangono invariate e sono esplicitate nella sezione Carte Tachigrafiche.

     

    Sono gli strumenti destinati alla registrazione delle velocità e dei tempi di lavoro, il cui utilizzo è reso obbligatorio sugli automezzi pesanti in base al Codice Stradale.


    Con l''applicazione del Regolamento Comunitario n. 2135/98 è stato introdotto il tachigrafo digitale, previsto dall''Unione Europea quale nuova apparecchiatura di registrazione, in sostituzione del precedente dispositivo analogico.
    Dal 1 gennaio 2006 i veicoli per il trasporto merci di nuova immatricolazione oltre 3,5 tonnellate di Peso Massimo Autorizzato (rimorchio compreso), o destinati al trasporto viaggiatori con capienza superiore a 9 posti (autista compreso), possono già essere equipaggiati con il tachigrafo digitale, obbligatorio dal 4 maggio 2006 su tutti i mezzi pesanti di nuova immatricolazione.

    Per i veicoli dotati di apparecchio analogico di tipo precedentemente ammesso, qualora abbiano prima immatricolazione successiva al 31/12/1995 e la trasmissione del segnale di "moto" sia di tipo elettrico, è obbligatoria la dotazione del nuovo apparecchio solo in caso si verifichi la necessità di sostituire tutto il sistema di controllo, comprendente sensore di movimento e unità di bordo.

    Ciascun utilizzatore del tachigrafo digitale sia esso autista, manutentore, azienda o organo di controllo, deve disporre di una apposita smart-card (carta tachigrafica) che ne consente il funzionamento.
    Esistono quattro tipi diversi di carta, aventi caratteristiche fissate dal D.M. 29 luglio 2005 del Ministero delle Attività Produttive.
    Le carte sono rilasciate dalla Camera di Commercio, individuata quale Autorità competente dal D.M. 361 del 31/10/2003.

    Dal 15 giugno 2019  tutti i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l’obbligo del tachigrafo, devono essere dotati del nuovo Tachigrafo “intelligente”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 165/2014 che ne ha disposto l'introduzione e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii. che ne ha definito le caratteristiche tecnologiche.

    A partire dalla stessa data possono essere rilasciate solo Carte Tachigrafiche “intelligenti” (nuova generazione).

    Numerose e innovative funzionalità vengono introdotte con i nuovi dispositivi, prima fra tutte la funzione di controllo da remoto, che renderà possibile per le autorità di controllo l'esame dei dati anche con veicolo in movimento; le aziende potranno ottimizzare la gestione delle flotte e per i conducenti sarà più semplice monitorare i propri tempi di guida e riposo.

    Va evidenziato che, IN AMBITO NAZIONALE, la nuova generazione di tachigrafi sarà obbligatoria soltanto per i veicoli di nuova immatricolazione e continueranno, dunque, a coesistere mezzi muniti di ogni diversa generazione di dispositivi: dall'analogico, al digitale fino all'ultima versione dell'intelligente.

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    Dirigente “Area Servizi per l’impresa e Regolazione del mercato”: Dott.ssa Susanna Alinghieri

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    Ultima modifica
    Gio 26 Mar, 2026