EVENTI CALAMITOSI 2024_Misura 1
EVENTI CALAMITOSI occorsi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 delle province di Imperia e di Savona
Post emergenza eventi C - anno 2023 – città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona.
Di seguito le informazioni riguardo i contributi previsti dall'ordinanza nazionale n.1091/2024 per il riscontro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, imprese, professionisti, titolari partita Iva, a seguito degli eventi calamitosi occorsi nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024, per cui è stato dichiarato lo Stato di Emergenza Nazionale con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024 per il territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona.
Contributi previsti
Il modulo C1 può essere presentato entro lunedì 16 settembre 2024
- come domanda di contributo ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza nazionale n.1091/2024: “Per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva”;
- come ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, da porre in essere sulla base di procedure definite con successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.
A titolo esemplificativo: un'impresa che ha subito un danno pari a 100.000 euro che ha determinato la compromissione della capacità produttiva può fare direttamente domanda per un contributo sino a 20.000 euro presentando il modulo C1 e avere la possibilità di accedere a ulteriori bandi per la copertura della restante parte del danno, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili in seguito.
Nel caso di danno che non determina la compromissione della capacità produttiva il modulo C1 è presentato ai fini della sola ricognizione dei fabbisogni per futuro, eventuale provvedimento.
Gli eventuali futuri provvedimenti potranno stanziare ulteriori risorse, definendo le modalità di accesso per eventuali contributi aggiuntivi, anche attraverso successive integrazioni del modulo C1.
Nel testo delle procedure attuative (allegato 4 al decreto 1/2024 link esterno) e nel modulo C1 (allegato 5 al decreto 1/2024 link esterno) è possibile trovare i dettagli delle misure previste.
Chi può presentare il modulo C1
Possono presentare la domanda di ammissione al presente bando le attività economiche e produttive, i professionisti e i titolari di partita iva, le imprese proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e/o produttiva, o che costituisce l'attività, che:
- hanno subito danni a seguito dell’evento in oggetto
- hanno presentato la segnalazione del danno (modello AE alla Camera di Commercio competente per territorio) nei termini e con le modalità previste.
- non sono sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per cui sia intervenuto il relativo decreto di ammissione
- risultino attive al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando o sia in corso la procedura per la richiesta di attivazione
- non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n.231 dell'8 giugno 2001
- non sono destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex articolo 67 del decreto legislativo 159/2011
In particolare i contributi "misura 1" sono previsti per le seguenti tipologie di intervento:
- il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell’attività (o che costituisce attività)
- il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività
- il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva o la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad esempio container) in altro sito
- il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti, ivi compresi i beni mobili registrati (regolarmente iscritti a libro cespiti)
- l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili
- il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica ed indispensabili per legge (regolarmente iscritti a libro cespiti)
Sono inoltre ammissibili le spese, collegate a quelle sopra indicate, relative agli eventuali adeguamenti obbligatori per legge e alle prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, eccetera), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale).
Negli altri casi (danni a qualunque tipologia di beni che non hanno determinato la compromissione della capacità produttiva dell’impresa) il modulo C1 vale come ricognizione dei fabbisogni per futuro, eventuale provvedimento statale nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.
Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o non iscritte alla Camera di Commercio (Rea) non possono partecipare al presente bando ma possono utilizzare il modulo B1 per i soggetti privati e assimilati.
Ogni domanda a valere sul presente bando deve essere collegata ad una segnalazione di danno
Ogni impresa può presentare una sola domanda: nel caso siano state presentate più segnalazioni di danno (modello AE) da parte di una singola impresa per diversi beni e/o unità locali, deve essere presentato comunque un unico modulo C1 comprendente la totalità dei danni occorsi.
Ai sensi della citata normativa le persone fisiche proprietarie dell'immobile sede di un’attività non possono essere destinatarie dei contributi in oggetto.
Nel caso di danno all'immobile di proprietà di persona fisica, sede di un’attività economica, lo stesso deve essere stato segnalato con il modello AE dall'impresa conduttrice al momento dell'evento, che può presentare la domanda di accesso indicando gli interventi di ripristino dei beni immobili del proprietario persona fisica e allegando l'autorizzazione dello stesso (In tale caso, la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà essere comprovata da documentazione di spesa intestata esclusivamente all'attività stessa).
- nell’ipotesi di affitto di azienda, e gli altri casi nei quali non vi è corrispondenza tra l'attività proprietaria dei beni danneggiati e l'attività che gestisce gli stessi, la domanda deve essere presentata dall’effettivo gestore
- i danni occorsi agli immobili devono riguardare fabbricati che costituiscono sede o unità locale dell'impresa richiedente. Sono inoltre ammissibili all’istruttoria le domande presentate per beni (macchinari, attrezzature, scorte, materie prime, semilavorati) siti al momento dell’evento in luoghi diversi da sedi e/o unità locali, quali a titolo esemplificativo cantieri o simili
- è inoltre ammissibile la domanda per l'unità immobiliare che costituisce l'attività, come nell'ipotesi di impresa proprietaria di immobili destinati alla locazione (o analogo contratto), sia residenziale che produttiva o agricola, e anche se non occupati al momento dell'evento.
L'attività economica che, dopo aver segnalato i danni occorsi con il modello AE, trasferisce la proprietà dei singoli beni danneggiati o effettua il trasferimento d'azienda non può presentare il modulo C1. Parimenti, il soggetto subentrante che non è stato danneggiato dagli eventi in oggetto, non può presentare il modulo C1.
La presentazione del modello AE nei tempi e nelle modalità previste costituisce requisito indispensabile per presentare il modulo C1. Sono comunque ammesse domande di contributo con importi variati quantitativamente e/o qualitativamente rispetto a quanto già segnalato con il modello AE.
Come presentare il Modulo C1 –
FAC SIMILE DSAN DA ALLEGARE A MODULO C1 - EVENTI CALAMITOSI 9 febbraio al 31 marzo 2024 - file pdf 470 kb
Per chiedere l'accesso al bando è necessario compilare la domanda di contributo di cui al modulo C1 approvato con il decreto commissariale n.1/2024 – link esterno.
In particolare:
- il modulo C1 deve essere presentato dal legale rappresentante entro il termine perentorio che sarà indicato dalla Camera di Commercio territorialmente competente
- il modulo C1 può essere spedito tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it, fa fede la data di invio dell'e-mail certificata.
- Il modulo C1 deve essere sottoscritto dal legale rappresentante digitalmente o analogicamente allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Si consiglia di sottoscrivere il modello digitalmente.
Tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo
Si rimanda al modulo C1, nel quale sono indicate le tipologie di beni ammissibili a contributo e quelle escluse.
Erogazione dei contributi
A seguito dell’istruttoria sulle domande di ammissione, per ogni domanda accolta viene definito il contributo massimo ammissibile e, con provvedimento commissariale, viene approvato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi.
Le attività ammesse ai contributi in oggetto potranno rendicontare gli interventi sostenuti (unicamente nell'ambito di quelli ammessi) utilizzando il modello di rendicontazione che sarà predisposto con successivo provvedimento e che verrà trasmesso ai beneficiari contestualmente alla notifica del provvedimento di ammissione ai contributi e delle modalità e dei presupposti per l'eventuale revoca dei contributi concessi.
Le spese potranno essere rendicontate attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa debitamente quietanzata.
La liquidazione dei contributi potrà avvenire unicamente a seguito della presentazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per il ripristino; il contributo è al 100% delle spese sostenute e ammesse, con tetto a 20mila euro o minore importo concedibile sulla base delle risorse disponibili.
Per le imprese, comprese quelle agricole, l'entrata in vigore della legge n.41 del 21 aprile 2023 come modificata dalla legge n.213 del 30 dicembre 2023, art. 1 comma 479, determina l'obbligo di apporre il Codice unico Progetto (Cup) sulle fatture presentate dalle imprese nell'ambito di procedure a rendicontazione come quella in oggetto.
- il Codice unico progetto sarà comunicato alle imprese richiedenti nell’avvio del procedimento conseguente la presentazione della domanda C1
- le fatture emesse nei confronti dell’impresa richiedente dopo la comunicazione del Cup nell'ambito dell’avvio del procedimento devono riportare obbligatoriamente il Codice unico Progetto comunicato per essere ammesse a rendicontazione; in caso contrario le stesse saranno escluse
- le fatture emesse nei confronti dell’impresa richiedente prima della comunicazione del Cup, sono ammissibili a contributo solo se il Cup è riportato nella quietanza di pagamento; in alternativa il richiedente potrà provvedere direttamente con le seguenti modalità:
- mediante l’emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il Cup e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione
- mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n.14/E del 2019. L'integrazione elettronica della fattura senza Cup è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20)
- nel caso di fatture (non elettroniche) emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato l'impresa richiedente a cui è intestata la fattura indica il Cup direttamente sull'originale di ogni fattura, con scrittura indelebile
Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso e non è possibile procedere all’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.
Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l’acquisto dei materiali utilizzati, dimostrata con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata emessa nei confronti del beneficiario.
Per l'effettiva erogazione dei contributi è necessaria la continuità nella titolarità del bene danneggiato o distrutto in capo al soggetto proprietario al momento dell'evento, che ha successivamente presentato la segnalazione di danno "Modello AE", il Modulo C1 di cui alle presenti procedure e a cui sarà intestata la documentazione di spesa sopra richiamata.
Documenti e link utili
- decreto del commissario delegato n.1/2024 link esterno
- allegato 4: procedure attuative; link esterno
- allegato 5: Modulo C1 - (da impresa a Camera di Commercio – scadenza: 16/09/2024) link esterno