Registro imprese - sede di Imperia
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RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 "Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", che detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 è previsto un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi (art. 12 e 13 del D.M. 4/4/2024, n. 59) dall'entrata in vigore del regolamento (prime iscrizioni a partire dal 15/12/2024), a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.
In data 7 novembre 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Dal 15 dicembre 2024 partiranno le prime iscrizioni al RENTRI: il primo passo verso una gestione più efficiente e moderna dei rifiuti.
Dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR).
I vecchi modelli di registri di carico e scarico e formulari di identificazione dei rifiuti non potranno più utilizzati dal 13 FEBBRAIO 2025 (anche se precedentemente vidimati)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI.
Scopri di più sul portale ufficiale del RENTRI o vai al Portale Supporto.
TEMPI
Per esigenze strettamente organizzative, tutti i libri e registri potranno essere consegnati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
BOLLATURA LIBRI E REGISTRI
(D.P.R. 581/1995)
(art. 8 L. 18/10/2001, n. 383)
(art. 39 D.P.R. 633/1972)
(art. 22 D.P.R. 600/1973)
(artt. 2214-2215 c.c.; art. 2219 c.c.; art. 2421 c.c.; art. 2447 sexies.c.c; art. 2710 c.c.)
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili devono essere tenute a norma dell'art. 2219 c.c. e numerate progressivamente in ogni pagina.
Con la legge 383/2001 (art. 8) viene soppresso l'obbligo ed è istituita la facoltà di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori.
LIBRI SOCIALI
La L. 383/2001 ha confermato l'obbligo per le società di capitali e le cooperative di procedere alla numerazione e bollatura dei libri sociali previsti all'art. 2421 c.c..
Con la riforma del diritto societario, dal 1 gennaio 2004, i soggetti obbligati saranno tenuti alla vidimazione dei seguenti libri:
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Per le società di persone, i consorzi, le cooperative, le ditte individuali occorre, inoltre, presentare per ogni libro da 500 pagine o frazione di 500 pagine:
Le tasse di concessione governativa non sono dovute per la bollatura dei libri delle ONLUS e delle società sportive ed associazioni dilettantistiche. Per le cooperative edilizie che rientrano nelle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica ai sensi dell'art. 147, lettera F, del R.D. 1165/1938, il suddetto importo per concessioni governative è ridotto a € 16,75 (v. risoluzione del ministero delle Finanze n. 402149 del 31/05/1975).
Per le società di capitali e le società consortili per azioni occorre, inoltre, produrre una fotocopia dell'attestazione del pagamento della tassa annuale sulla tenuta del registro.
COMPETENZA TERRITORIALE
VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI
(art. 2, comma 24 bis, D.Lgs. n.4/2008)
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I registri carico/scarico rifiuti sono vidimati con le seguenti modalità:
COMPETENZA TERRITORIALE
I registri di carico e scarico rifiuti vanno vidimati presso la Camera di Commercio presso cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro medesimo (art. 230, comma 4, D.Lgs. 152/2006).
LIBRI DIGITALI
Il servizio libridigitali.camcom.it (link esterno) consente di gestire e conservare digitalmente in maniera autonoma e soprattutto in modo semplice, trasparente ed efficace i libri d'impresa (libri sociali e contabili).
Per ulteriori informazioni: GUIDA BOLLATURA LIBRI (formato file pdf - 307 kb)
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