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Diritto annuale
In questa, come nelle altre pagine della sezione, troverete le principali informazioni relative al diritto annuale: notizie dell´ultima ora, fonti normative, importi da pagare, modulistica ed altro ancora.
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Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste dall'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.
Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, modificando l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha stabilito che:
- i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto annuale in misura fissa;
- gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.
La trasmissione dell'informativa relativa al pagamento del diritto annuale, nel rispetto delle recenti normative sui temi della efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, sarà inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite P.E.C. - Posta elettronica certificata - alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle Imprese.
Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese (Cfr. art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).Con la Nota del 30 settembre 2005, Prot. n. 0008929, il Ministero delle Attività Produttive ha tenuto a precisare che il blocco delle certificazioni deve essere applicato solo nell'anno successivo a quello per il quale non risulti effettuato il versamento del diritto annuale e non anche a fronte di un mancato versamento relativo ad annualità precedenti.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (file PDF - peso elettronico 617KB)
NOVITA' DEL 14 OTTOBRE 2020
Ai sensi dell’art. 98 bis della Legge 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del DL.104/2020 (“Decreto Agosto”) i soggetti che applicano gli ISA (indici di affidabilità fiscale) e i forfettari che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e che non hanno versato il diritto annuale entro il 20 luglio 2020 possono versarlo entro la data del 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% e senza ulteriori sanzioni. Il diritto annuale andrà pertanto versato, maggiorato dello 0,8%, con il codice tributo 3850.
Per gli stessi soggetti è stato prorogato al 30 aprile 2021 il versamento della 2° rata di acconto delle imposte, pertanto, per coloro che avevano fatto nuove iscrizioni al Registro imprese delle Camere di Commercio per le quali, con DM 12 marzo 2020, è stata approvata la maggiorazione del 20% per il triennio 2020-22, hanno la possibilità di completare il versamento entro il 30 aprile 2021.
Il provvedimento è pubblicato sul S.O. n 37 della GURI n.253 del 13/10/2020 (link esterno) ed entra in vigore il 14/10/2020.
NOVITA' DEL 30 GIUGNO 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29/6/2020 (link esterno) è pubblicato il DPCM del 27/6/2020 che dispone la proroga per il versamento della 1° rata di acconto delle imposte per gli ISA e il regime forfettarioI soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (e del diritto annuale di conseguenza) e dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Tali disposizioni si applicano oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Comunicato MEF n. 147 del 22/6/2020 (file pdf - peso elettronico 451 KB)
DIRITTO ANNUALE 2020
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota MISE n. 347962 del 11/12/2019, ha confermato le misure del diritto annuale per l'anno 2020 nella quota del 50% di quanto stabilito per il diritto annuale 2014.
Incremento del diritto annuale- ex art. 18, comma 10 della L. 580/1993- triennio 2020-2022
Entra in vigore il 27 marzo 2020 il D.M. 12 marzo 2020 (file pdf- peso elettronico 1,09MB)con il quale il Ministro dello sviluppo economico autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per gli anni 2020, 2021 e 2022 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.
Il Decreto è stato registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico in data 19/03/2020 con il numero 102 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole in data 26/03/2020 n. 162.
Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio, rispetto all'importo versato, entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3 , lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n . 435, pertanto entro il termine per il versamento della seconda rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (attualmente 30 novembre 2020).
Per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, l’importo per l'anno 2020 - per chi paga in misura fissa- e le fasce di aliquota- per chi paga in funzione del fatturato- rimangono pertanto invariati rispetto al 2019 .
NOVITA' 2020
E' scaricabile LA GUIDA PRATICA AL CALCOLO E VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2020 Vers.1 del 5/6/2020 (file formato pdf - peso elettronico 1.166Kb)
DIRITTO ANNUALE 2019
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota MISE n. 432856 del 21/12/2018, ha confermato le misure del diritto annuale per l'anno 2019 nella quota del 50% di quanto stabilito per il diritto annuale 2014.
Agli importi così definiti, per le Camere di Commercio alle quali sia stata riconosciuta la maggiorazione del 20% destinata al finanziamento di progetti strategici (DM del 22/5/2017 - file pdf peso elettronico 287.22Kb) va sommata tale maggiorazione.
Per le imprese iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, l’importo per l'anno 2019 - per chi paga in misura fissa- e le fasce di aliquota - per chi paga in funzione del fatturato- rimangono pertanto invariati rispetto al 2018 .
Gli importi del diritto annuale che le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese devono versare per l'anno 2020 sono indicati nelle tabelle che seguono nel loro esatto ammontare. Si ricorda, tuttavia, che l'importo totale da versare con il Mod F24 dovrà essere arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro. L'arrotondamento viene fatto per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.
Imprese che pagano in misura fissa |
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Sede |
Unità Locale |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale |
€ 52,80** |
€ 10,56** |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
**Esempio di Calcolo e arrotondamento ai sensi della circolare MISE 19230/2009:
- importo dovuto per la sede singola: 44+20% di maggiorazione= 52,80 arrotondato a 53,00
- importo base per l'unità locale singola= 44*20% =8,80 +20% di maggiorazione= 10,56 arrotondato a 11,00
- importo dovuto per la sede + 1 unità locale: 52,80 + 10,56= 63,36 arrotondato a 63,00
Imprese che pagano transitoriamente in misura fissa |
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Sede |
Unità Locale |
Società semplici non agricole |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Società semplici agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
Società tra avvocati ex D.Lgs. n. 96/2001 |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
Soggetti iscritti al R.E.A. |
€ 18,00 |
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Imprese che pagano in base al fatturato (da assoggettare a maggiorazione) |
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Scaglioni di fatturato |
Aliquote |
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da euro |
a euro |
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0,00 |
100.000,00 |
€ 200,00 (misura fissa - vedere NOTA BENE) |
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oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
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oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
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oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
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oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
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oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
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oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
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oltre 50.000.000,00 |
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0,001% (fino ad un massimo di € 40.000,00) |
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Per ciascuna Unità Locale: 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 120,00 |
Esempio di come calcolare l'importo da versare:
1) Importo dovuto per la sede con fatturato entro i 100.000 euro: 200,00-(50%di 200)=100 quindi 100+(20%di 100)=120,00
2) importo dovuto per sede + 1 U.L. con fatturato entro i 100.000 euro
importo base per la sede 200,00
importo base per l'unità locale= 200*20%= 40,00 euro
importo base sede+ul= 200,00+40,00=240,00
importo dovuto (ridotto del 50%e aumentato del 20%): 240,00-(50% di 240)=120, quindi 120 +(20% di 120)= 144,00
3) importo dovuto per la sede + 1 U.L. con fatturato superiore a 100.000 euro e pari a 2.610.596,00:
importo base sede derivante dagli scaglioni di fatturato=449,95364
importo base per l'unità locale= 449,95364*20%=89,99073
importo base per sede+ul=449,95364+89,99073=539,94437
importo dovuto (ridotto del 50%e aumentato del 20%): 539,94437-(50% di 539,94437)= 269,97219 quindi 269,97219+(20% di 269,97219)=323,9666 arrotondato a 324,00.
Imprese con sede principale all'estero |
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per ogni Unità Locale / Sede secondaria |
€ 66,00 |
A supporto del versamento è disponibile il sito tematico, da utilizzare per il calcolo del diritto dovuto dall'impresa https://dirittoannuale.camcom.it. Il sito, consultabile anche da smartphone e tablet, consente inoltre di procedere al pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma Pago PA (link esterno), iniziativa che consente alle imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.
Per versare il diritto annuale, compilare le sezioni del modello F24 come segue:
Contribuente |
indicare il codice fiscale dell’impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e il domicilio fiscale |
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI |
• codice ente/codice comune: SV (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). La stessa sigla SV deve essere indicata per le imprese che paqano per Imperia e La Spezia • codice tributo: 3850 • anno di riferimento: 2020 • importi a debito versati: scrivere l’importo in base a quanto calcolato (importo dovuto) |
Contatti dell’Ufficio Diritto Annuale:
• Ufficio di Imperia tel. 0183-793249 oppure 0183-793276 - dirittoannuale.im@rivlig.camcom.it
• Ufficio della Spezia tel. 0187-728299 - dirittoannuale.sp@rivlig.camcom.it
• Ufficio di Savona tel. 019-8314224 - dirittoannuale.sv@rivlig.camcom.it
Il contribuente che versi il diritto ad una Camera di commercio diversa da quella competente può, previa opportuna comunicazione alle Camere interessate, procedere autonomamente alla compensazione mediante utilizzo del modello F24. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Diritto Annuale ai recapiti in calce indicati.
Con delibera n. 127 del 27/10/2005, modificativa della delibera n. 118 del 29/07/2003, la Giunta della Camera di Commercio, in applicazione di quanto previsto dall´art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che sarà inibito il rilascio dei certificati alle imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale dell´anno precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell´anno, anche solo per una frazione di esso, le unità locali di imprese aventi sede principale all´estero nonchè, a partire dall'anno 2011, i soggetti iscritti al REA. L´importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell´anno (art. 3, comma 2 d.m. 359/2001).
SOGGETTI ESONERATI
Non devono effettuare il pagamento:
-
le imprese che, al 31 dicembre dell´anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale, risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo i casi in cui sia stato autorizzato l´esercizio provvisorio dell´attività);
-
le imprese individuali che hanno cessato l´attività entro il 31 dicembre dell´anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio dell´anno cui si riferisce il diritto annuale;
-
le società ed altri enti collettivi in liquidazione che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell´anno precedente, ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio dell´anno cui si riferisce il diritto annuale;
-
le società di persone per le quali à stato deliberato lo scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre dell´anno precedente ed è stata presentata domanda di cancellazione dal registro imprese entro il 30 gennaio dell´anno cui si riferisce il diritto annuale;
-
le cooperative che alla data del 31 dicembre dell´anno precedente a quello cui si riferisce il diritto annuale risultano sciolte per effetto di un provvedimento dell´Autorità governativa (come prevede l´articolo 2545 septiesdecies c.c.);
Pertanto a partire dal 2001 e contrariamente a quanto disposto precedentemente:
-
sono assoggettate all´obbligo del pagamento anche le imprese iscritte che risultano poste in liquidazione, nonché quelle divenute inattive, in seguito a presentazione di denuncia al R.E.A. di cessazione dell´attività;
-
la domanda di cancellazione presentata oltre il 30 gennaio dell´anno successivo alla data di cessazione dell´attività, non è più causa di esonero.
CASI PARTICOLARI
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell´impresa in altra provincia, il diritto è introitato dalla Camera di commercio dove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l´impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell´anno cui si riferisce il pagamento.
Se l´impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di commercio di prima iscrizione.
MODALITA´ DI VERSAMENTO
Il diritto annuale si paga esclusivamente attraverso il modello F24 telematico. L'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006 stabilisce che, dal primo ottobre 2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche. Pertanto, anche per il versamento del diritto annuale, sussiste l'obbligo di utilizzare le predette modalità.
Ogni anno viene inviata alle imprese una lettera informativa con le indicazioni necessarie per la determinazione dell´importo da versare e le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Si specifica che l'informativa relativa al diritto annuale, a partire dall'anno 2012, viene inviata esclusivamente tramite PEC alle società ed alle imprese individuali obbligate a comunicare tale indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle Imprese.
ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Per il pagamento del diritto annuale NON vengono utilizzati bollettini postali o simili. Le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all´iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale ne´ con l´iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio. Più in particolare, la CCIAA Riviere di Liguria è del tutto estranea alla proposta commerciale della società Kuadra srl; sul punto si è peraltro espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183300 del 11.11.2013 (formato file pdf 151 KB).
Si segnala altresì che recentemente alcune imprese hanno ricevuto bollettini di pagamento per l'iscrizione al "Casellario Unico Telematico Imprese" file pdf 63 kb ed anche in questo caso la CCIAA Riviere di Liguria ribadisce la propria estraneità a detta proposta di adesione commerciale.
DIRITTO ANNUALE IN ALTRE CAMERE DI COMMERCIO
Recapiti uffici Diritto Annuale (Formato file pdf - 75 Kb)
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Diritto annuale - Savona
Sede Savona
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