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POR FESR 2014-20 Az. 3.6.1 Credito agevolato e garantito alle imprese artigiane

POR FESR 2014-20 – Az. 3.6.1 Credito agevolato e garantito alle imprese artigiane
Con delibera n.852 del 20 settembre 2016 la Giunta regionale ha approvato il "Regolamento delle operazioni di credito agevolato e leasing con possibili garanzie e contributi in conto capitale" tramite Artigiancassa Liguria.
Il regolamento unifica e semplifica i criteri di accesso al credito e snellisce le pratiche per ottenere liquidità in tempi certi e garanzie a favore delle imprese artigiane della Liguria. Il nuovo regolamento si applica alle domande di accesso al credito agevolato pervenute a partire dal 7 novembre 2016.
Sono previsti due tipi di agevolazione:
- una destinata a tutte le imprese artigiane liguri e richiedibile attraverso l'allegato A
- una, congiunta, per il contributo in conto interessi e sulla garanzia per le imprese artigiane dell'entroterra o che aderiscono al marchio Artigiani in Liguria attraverso la misura del Por Fesr 2014-2020 (Asse 3 - Azione 3.6.1) presentando la domanda dell'allegato B.
L'agevolazione richiesta attraverso l'allegato B prevede finanziamenti a fondo perduto per piccole superfici artigiane in 125 Comuni liguri non costieri con una popolazione non superiore ai mille abitanti e in quelli con oltre 5 mila abitanti, sempre non costieri, ma che corrispondano ad almeno due requisiti tra questi:
- un rapporto tra popolazione residente e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza
- un rapporto tra numero di imprese e popolazione residente inferiore al valore medio della provincia di appartenenza
- un rapporto tra imprese e superficie inferiore al valore medio della provincia di appartenenza
I Comuni interessati sono:
- 42 in provincia di Imperia
- 36 a Savona
- 34 a Genova
- 13 alla Spezia
Per ulteriori informazioni, per scaricare il Regolamento e la documentazione necessaria è possibile accedere ad Artigiancassa Liguria dal sito regionale (link esterno)
AVVERTENZA
Questa pagina ha mero carattere divulgativo e nessuna pretesa di esaustività di quanto previsto dalla legge di agevolazione e/o dal bando di attuazione. L’utente deve quindi fare sempre riferimento al singolo provvedimento normativo e alla documentazione pubblicati dall’Ente gestore della provvidenza.